Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









D.P.R. 09/05/2001 n. 244

Art. 5 - Partecipazione al procedimento

1. Possono partecipare al procedimento

a) i soggetti ai quali è stata comunicata la decisione di avvio del procedimento

b) i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, anche costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio diretto, immediato e attuale dai fatti per i quali è stato avviato il procedimento o dai provvedimenti che possono essere adottati all'esito di quest'ultimo.

2. I soggetti di cui al comma 1, se non già destinatari della comunicazione di avvio del procedimento, possono chiedere di intervenire nel procedimento. Detta facoltà è esercitata con la presentazione all'Autorità, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avvio del procedimento, di una richiesta scritta, contenente almeno gli elementi di seguito indicati

a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, sede, residenza o domicilio del richiedente

b) procedimento nel quale si intende intervenire

c) interesse a base dell'intervento.

3. I soggetti che partecipano al procedimento possono

a) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri

b) accedere ai documenti inerenti il procedimento

c) essere sentiti in un'audizione precedente la discussione finale avanti il Collegio.

Art. 6 - Attività istruttorie

1. A norma del comma 22 dell'articolo 2 della legge, le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire all'Autorità le notizie e le informazioni da questa richiesta ed a prestarle collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni.

2. Alle attività istruttorie di cui al comma precedente provvedono gli uffici, escluse quelle espressamente affidate al collegio con deliberazione dell'Autorità.

3. Possono essere acquisiti al singolo procedimento individuale gli elementi risultanti dalle audizioni periodiche disciplinate con regolamento dell'Autorità a norma dell'articolo 2, comma 23, della legge. Su tali elementi i soggetti intervenuti nel procedimento medesimo possono presentare memorie e controdedurre a norma dell'articolo 5, comma 3. Note all'art. 6:

- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 22, della legge 14 novembre 1995, n. 481: "22. Le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire alle Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle loro funzioni".

- Per il testo dell'art. 2, comma 23, della legge 14 novembre 1995, n. 481, vedasi note all'art. 1.

Art. 7 - Richieste di informazioni e documenti

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 22, della legge, i provvedimenti aventi ad oggetto la richiesta di informazioni e di esibizione di documenti adottati dal Collegio a norma dell'articolo 2, comma 12, lettera

g), e comma 20, lettera a), della legge, sono comunicati con le modalità di cui all'articolo 11. Dette richieste indicano

a) i fatti e le circostanze sui quali si chiedono i chiarimenti

b) la finalità della richiesta

c) il termine entro il quale deve pervenire la risposta o essere esibito il documento richiesto, termine che deve essere congruo in relazione all'urgenza del caso ed alla natura, quantità e qualità delle informazioni richieste e deve tenere conto del tempo necessario per predisporle

d) le modalità di trasmissione delle informazioni e la persona cui possono essere esibiti i documenti o comunicate le informazioni richieste

e) le sanzioni applicabili in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni od esibire i documenti richie sti, ovvero nel caso siano fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri.

2. I documenti, dei quali è richiesta l'esibizione, sono forniti in originale o copia attestata conforme all'originale da parte del titolare o legale rappresentante dell'impresa.

3. Le richieste di informazioni o di esibizione di documenti possono essere formulate anche oralmente, nel corso di audizioni o ispezioni, rendendo note all'interessato e verbalizzando le medesime indicazioni previste dal comma 1. Dell'esibizione di documenti e delle informazioni fornite oralmente è redatto processo verbale, con le modalità di cui all'articolo 11. Nel caso di risposta orale ed immediata o di esibizione immediata di documenti, gli elementi forniti possono essere integrati nel termine a tale scopo fornito.

4. L'obbligo di fornire le informazioni e di esibire i documenti richiesti grava sui titolari dell'impresa, o loro rappresentanti, o su coloro che, per legge o per statuto, hanno la legale rappresentanza degli enti destinatari della richiesta. Note all'art. 7:

- Per il testo dell'art. 2, comma 22, della legge 14 novembre 1995, n. 481, vedasi note all'art. 6.

- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 12, lettera g), della legge 14 novembre 1995, n. 481: "12. Ciascuna Autorità nel perseguire le finalità di cui all'art. 1 svolge le seguenti funzioni

a)-f) (omissis)

g) controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di acces so, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, determinando altresì i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel regolamento di servizio di cui al comma 37, nel contratto di programma ovvero ai sensi della lettera

h);".

- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 20, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481: "20. Per lo svolgimento delle proprie funzioni; ciascuna Autorità

a) richiede, ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti sulle loro attività;".

Art. 8 - Accessi ed ispezioni

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 22, della legge il Collegio può disporre, a norma dell'articolo 2, comma 12, lettera g), accessi ed ispezioni necessari ad accertare le modalità di svolgimento dei servizi rientranti nella propria competenza ed a verificare l'adempimento degli obblighi dei soggetti esercenti i servizi medesimi. Nei confronti delle amministrazioni pubbliche è richiesta, preventivamente, l'esibizione degli atti.

2. I funzionari dell'Autorità, incaricati di procedere all'accesso o all'ispezione, vi procedono previa presentazione di copia di decisione del collegio di cui al comma precedente, nella quale sono precisati l'oggetto dell'accertamento, le sanzioni in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire informazioni o di esibire documenti richiesti nel corso dell'accesso o dell'ispezione, o di accedere alle richieste fondate sull'effettuazione dei controlli, nonchè nel caso in cui siano fornite informazioni od esibiti documenti non veritieri.

3. In ogni caso, non costituisce giustificato motivo ai fini del comma 2, l'opposizione alla richiesta di

a) vincoli di riservatezza o di competenza imposti da regolamenti aziendali o da prescrizioni interne

b) esigenze di autotutela dal rischio di sanzioni fiscali o amministrative

c) esigenze di tutela del segreto industriale o aziendale, salvo che l'Auto rità riconosca determinate esigenze segnalate al riguardo.

4. I funzionari incaricati di procedere all'accesso o all'ispezione hanno il potere di

a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del soggetto nei cui confronti si svolge l'ispezione, con esclusione dei luoghi di residenza o di domicilio, estranei all'attività aziendale oggetto di indagine

b) acquisire e controllare i documenti reperiti estraendone copia

c) richiedere informazioni orali.

5. Nel corso dell'accesso o dell'ispezione, i soggetti interessati possono farsi assistere da consulenti di propria fiducia, senza che tale facoltà comporti la sospensione dell'accesso o dell'ispezione.

6. Dell'attività svolta, delle dichiarazioni rese e dei documenti acquisiti, è redatto processo verbale. Note all'art. 8:

- Per il testo dell'art. 2, comma 22, della legge 14 novembre 1995, n. 481, vedasi note all'art. 6.

- Pe ril testo dell'art. 2, comma 12, lettera g), della legge 14 novembre 1995, n. 481, vedasi note all'art. 7.

Art. 9 - Perizie e consulenze

1. Il Collegio può disporre perizie o consulenze in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini del procedimento e particolarmente con riferimento all'accertamento della qualità dei servizi resi all'utenza.

2. Il provvedimento che dispone la perizia o la consulenza, nonchè i risultati di queste ultime, sono comunicati, ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 5, comma 3, ai soggetti che hanno diritto di intervenire nel procedimento.

3. I soggetti di cui al comma 2 possono, dandone comunicazione al responsabile del procedimento, nominare un loro consulente tecnico, che può assistere alle operazioni e presentare le proprie osservazioni entro dieci giorni dalla comunicazione dei risultati.

Art. 10 - Audizioni

1. Il responsabile del procedimento può disporre audizioni di chi è intervenuto nel procedimento o può intervenirvi, nel rispetto delle esigenze di riservatezza delle imprese.

2. All'audizione possono intervenire i componenti il Collegio, che in tal caso ne assumono la presidenza; in caso diverso, le audizioni sono presiedute dal responsabile del procedimento, in caso di sua assenza o impedimento, da altro funzionario dell'Autorità a ciò incaricato dal responsabile dell'area o del servizio competente.

3. Possono partecipare all'audizione i soggetti ai quali è stata comunicata la decisione di avvio del procedimento e gli intervenienti nel procedimento, salvo che sussistano ragioni di tutela dell'interesse commerciale delle imprese. Possono essere disposte, in quest'ultimo caso, audizioni separate.

4. I soggetti che ne hanno titolo possono partecipare in persona del proprio legale rappresentante oppure di procuratore speciale munito di apposita documentazione che comprovi il potere di rappresentanza. Essi possono farsi assistere da consulenti di fiducia, senza che l'esercizio di tale facoltà comporti la sospensione dell'audizione.

5. I soggetti che intendono chiedere di essere sentiti nell'audizione finale, di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo 5, devono farne domanda entro trenta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento. L'audizione finale ha luogo avanti al Collegio nel giorno che è comunicato ai richiedenti ed a coloro che hanno titolo ad intervenirvi.

6. Delle audizioni è redatto processo verbale a norma dell'articolo 12 e può essere disposta, da chi ne assume la presidenza, la registrazione magnetica. Copia del verbale e dell'eventuale registrazione è acquisita agli atti.

Art. 11 - Comunicazioni

1. Le comunicazioni previste dal presente decreto sono effettuate a mano, con rilascio di ricevuta, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma con avviso di ricevimento, telex, telefax con domanda di conferma scritta di ricevimento, posta elettronica o altro mezzo idoneo al raggiungimento dello stesso risultato.

2. La disposizione di cui al comma 1, si applica anche alla trasmissione di documenti da parte dell'Autorità, nonchè alla trasmissione all'Autorità di documenti e richieste nel corso del procedimento.

3. Ai soggetti intervenienti nel procedimento le comunicazioni sono effettuate nel recapito da questi soggetti indicato; all'esercente del servizio, la comunicazione è effettuata nell'ultima sede, residenza o domicilio conosciuti o comunque risultanti dai pubblici registri.

4. Nel caso in cui, per il rilevante numero di destinatari o per la difficoltà del loro reperimento, la comunicazione personale risulti impossibile o particolarmente gravosa, può procedersi a mezzo di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale e in almeno due quotidiani a diffusione nazionale; in tale caso la comunicazione è effettuata, se possibile, anche ad almeno due soggetti direttamente individuabili.

Art. 12 - Verbalizzazioni

1. Ai fini delle verbalizzazioni previste dal presente regolamento il verbale consiste in un resoconto sintetico redatto da chi procede all'operazione; nelle audizioni vi provvede il designato da chi presiede l'audizione medesima. Nel verbale sono riportate le operazioni compiute e le dichiarazioni espresse nel corso delle medesime da parte di chi vi assiste. Il verbale è sottoscritto da chi procede all'operazione e dai soggetti intervenuti. In caso di impossibilità o di rifiuto a sottoscrivere, ne è fatta menzione con l'indicazione del motivo. Copia del verbale è rilasciata, a domanda, agli intervenuti.

 

Pagina 2/3 - pagine: [1] [2] [3]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional